Art. 7.

      1. Nel caso in cui il paziente perda, mentre si trova in vita, la capacità di intendere e di volere, la donazione del cervello, a scopo di ricerca, può essere effettuata dai familiari di primo grado, previa una certificazione, da parte del neurologo curante, dell'incapacità di intendere e di volere del paziente stesso. In questo caso, tutti i parenti di primo grado devono acconsentire alla donazione sottoscrivendo apposita dichiarazione di consenso su modello disponibile presso i CR.